Sez. 2, Sentenza n. 1686 del 18/02/1991 (Rv. 470960 - 01)
Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere | Difetti della costruzione riguardanti una parte limitata dell'edificio - Rilevanza - Condizione - Entità della somma di denaro occorrente per la loro eliminazione - Irrilevanza.
Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere
I gravi difetti della costruzione in presenza dei quali sussiste la responsabilità dell'appaltatore (o costruttore venditore) ex art. 1669 cod. civ. sono configurabili (a differenza della rovina parziale o pericolo di rovina riguardanti le strutture portanti dell'edificio) anche in riferimento ad una parte limitata dell'edificio, purché incidano in maniera rilevante sulla funzionalità della parte stessa, comportando come ulteriore conseguenza un'apprezzabile menomazione del godimento dell'edificio o di una frazione dello stesso (singolo appartamento), indipendentemente dall'entità della somma di denaro occorrente per la loro eliminazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)