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Sez. 2, Sentenza n. 1203 del 06/02/1998 (Rv. 512285 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Difetti della costruzione riguardanti una parte limitata dell'edificio - Rilevanza - Condizione - Entità della somma occorrente per la loro eliminazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512285-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

I gravi difetti della costruzione in presenza dei quali sussiste la responsabilità dell'appaltatore o costruttore - venditore, ex art. 1669 cod. civ. e per cui la valutazione può aversi riguardo al pericolo concreto di un loro progressivo aggravamento, sono configurabili (a differenza della rovina parziale o pericolo di rovina dell'edificio) anche in riferimento ad una parte limitata dell'edificio, purché incidano in maniera rilevante sulla funzionalità della parte stessa, comportando come ulteriore conseguenza un'apprezzabile menomazione dell'edificio, purché incidano in maniera rilevante sulla funzionalità della parte stessa, comportando come ulteriore conseguenza un'apprezzabile menomazione dell'edificio o di una sua frazione, indipendentemente dall'entità della somma di denaro occorrente per la loro eliminazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)