Sez. 2, Sentenza n. 23 del 07/01/1975 (Rv. 373131 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - DISACCORDO DELLE PARTI - QUESTIONE DI NON PRONTA SOLUZIONE - RIMESSIONE AL COLLEGIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - DISACCORDO DELLE PARTI - QUESTIONE DI NON PRONTA SOLUZIONE - RIMESSIONE AL COLLEGIO.*
La disciplina della declaratoria di Estinzione del processo mediante ordinanza dell'istruttore impugnabile con reclamo immediato dinanzi al collegio, come stabilito dagli artt 307, comma quarto, e 308 cod proc civ, non esclude che, allorquando le parti non siano d'accordo e la questione non sia di facile e pronta soluzione, il giudice istruttore possa rimettere al collegio la relativa decisione. (Conf 3067/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 308
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)