Sez. 1, Sentenza n. 2042 del 05/06/1976 (Rv. 380872 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - DECLARATORIA CON ORDINANZA - CONTROVERSIA SULL'ESTINZIONE - DECISIONE CON SENTENZA - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - DECLARATORIA CON ORDINANZA - CONTROVERSIA SULL'ESTINZIONE - DECISIONE CON SENTENZA - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA.*
La disciplina della declaratoria di Estinzione del processo mediante ordinanza dell'istruttore (artt 307 e 308 cod proc civ) non esclude che, quando insorga controversia fra le parti, e la questione non sia di pronta e facile soluzione, il giudice istruttore possa rimettere al collegio la relativa decisione. In tale ipotesi, la regolamentazione delle spese e soggetta non al criterio di cui all'art 310 quarto comma cod proc civ (spese a carico delle parti che le hanno anticipate), ma agli ordinari principi della soccombenza, per cui correttamente le spese medesime vengono poste a carico della parte che abbia chiesto una pronuncia sulla domanda, e, quindi, contestato il verificarsi dell'Estinzione. (V 23/75, mass n 373131; (V 2454/70, mass n 348722).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)