Sez. L, Sentenza n. 4070 del 23/04/1999 (Rv. 525692 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI UFFICI STATALI E DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE | Clausola sociale ex art. 36 legge n. 300 dal 1970 - Operatività- Presupposti - Omessa inserzione della clausola nel provvedimento di concessione e nei capitolati d'appalto - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI UFFICI STATALI E DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE
In tema di cosiddette "clausole sociali", benché la sentenza costituzionale n. 226 del 1970 abbia dichiarato l'illegittimità dell'art. 36 legge n. 300 del 1970 nella parte non prevedente che nelle concessioni di pubblico servizio deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o fare applicare ai lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi della categoria e della zona, non è tuttavia configurabile una efficacia reale della suddetta clausola, e pertanto l'efficacia di essa resta pur sempre condizionata all'effettivo inserimento di tale clausola nel provvedimento di concessione e nei capitolati d'appalto, attesa l'inapplicabilità alla fattispecie dello strumento di integrazione contrattuale di cui all'art. 1339 cod. civ., giacché gli effetti della sostituzione automatica riguardano solo quelle clausole legali che siano tali da implicare, in base al testo e allo spirito delle norme relative, l'invalidità delle contrarie clausole contrattuali, onde non è possibile procedere alla suddetta sostituzione automatica quando per l'inosservanza del precetto normativo sia prevista una sanzione diversa dalla sostituzione medesima o dall'invalidità della clausola.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)