Sez. L, Sentenza n. 5828 del 22/04/2002 (Rv. 553914 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI UFFICI STATALI E DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE | Art. 36 della legge n. 300 del 1970 - Previsione dell'obbligo dell'inserimento della c.d. clausola sociale - Conseguenze - Applicabilità delle clausole contrattuali collettive prevedenti l'assunzione dei lavoratori già dipendenti da precedente appaltatore - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI UFFICI STATALI E DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE
La norma dell'art. 36 della legge n. 300 del 1970 - che dispone l'inserimento nei contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche di una clausola determinante l'obbligo per l'appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona (c.d. clausola sociale) - si riferisce al trattamento dei dipendenti dell'appaltatore, e non può essere invocata ai fini dell'applicazione di clausole della contrattazione collettiva che prevedano l'obbligo dell'appaltatore medesimo di assumere i lavoratori già dipendenti da precedente appaltatore.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)