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Sez. L, Sentenza n. 1655 del 26/02/1985 (Rv. 439625 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - COSTITUZIONE NON EFFETTUATA ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1985-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439625-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - COSTITUZIONE NON EFFETTUATA ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA - CONSEGUENZA.*

Nel nuovo rito del lavoro, la Costituzione del convenuto, che, in violazione del primo comma dell'art. 416 cod. proc. civ., non sia stata effettuata "almeno dieci giorni prima dell'udienza", non è né nulla né inammissibile e comporta soltanto, per il convenuto tardivamente costituitosi, l'Obbligo - alla stessa stregua di ciò che si verifica in caso di Costituzione tardiva del contumace - di accettare il processo nello stato in cui si trova, con la conseguente decadenza, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, dalla possibilità di proporre eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio. (V 2189/79, mass n 398357).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)