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Sez. 3, Sentenza n. 10797 del 04/11/1997 (Rv. 509459 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Deposito - Termine di cinque giorni - Computo - Natura di termine libero - Esclusione - Disposizione di cui all'art. 155 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509459-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE

La sostituzione dell'originario disposto normativo di cui all'art. 190 cod. proc. civ. (che prevedeva, per la comunicazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini di dieci e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza di discussione) per effetto della novella di cui all'art. 24 della legge n. 353 del 1990 (che non contiene più menzione alcuna di termini "liberi") ha fatto venir meno il fondamento normativo della tesi secondo la quale i cinque giorni previsti dall'art. 378 cod. proc. civ. per il deposito delle memorie in sede di giudizio di legittimità dovessero intendersi come "liberi" (in armonia, appunto, con le abrogate disposizioni concernenti il deposito di memorie e comparse nel giudizio di merito), con la conseguenza che la norma citata non può che essere, oggi, interpretata alla luce del criterio generale di cui all'art. 155 cod. proc. civ., secondo il quale non vanno conteggiati il giorno e l'ora iniziali, computandosi, viceversa, quelli finali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)