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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3306 del 12/02/2018 (Rv. 647615 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Presupposti - Identità tra le domande - Configurabilità - Presenza anche di altre parti in uno dei giudizi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2018-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647615-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

Si ha litispendenza quando tra più cause vi è identità dei soggetti, del "petitum" e della "causa petendi", la quale non viene meno per il fatto che in una delle cause vi sia la presenza anche di altre parti. (Nella specie, relativa ad incidente stradale, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la litispendenza in ordine alla domanda risarcitoria proposta autonomamente dal conducente del veicolo, già intervenuto in un precedente giudizio introdotto dal proprietario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)