Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6826 del 16/03/2017 (Rv. 643678 - 02)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | - Litispendenza - Presupposti - Stessa causa pendente dinanzi a giudici diversi - Nozione - Pluralità di domande - Distinti “petita” - Differenze - Fattispecie
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
Non sussiste litispendenza - che presuppone la contemporanea pendenza della «stessa causa» davanti a giudici diversi - tra due giudizi nei quali, sebbene vi sia coincidenza della domanda volta all’accertamento della responsabilità da sinistro, tuttavia è diverso il “petitum” delle distinte azioni risarcitorie formulate dagli attori o dai diversi aventi diritto. (In un giudizio proposto per il risarcimento dei danni derivati dallo sversamento di petrolio greggio al suolo causato da sinistro stradale, ove la convenuta compagnia di assicurazioni dell’autotreno ribaltatosi aveva formulato una domanda di accertamento della gravità delle responsabilità e di riduzione dell’indennizzo nei confronti dei chiamati in causa, la parte ricorrente aveva eccepito la litispendenza con riferimento ad altra controversia fra le parti pendente, promossa da terzi danneggiati nei confronti del proprietario dell’autotreno per danni derivanti dallo stesso sinistro, nella quale la medesima compagnia di assicurazione aveva svolto domanda di regresso nei confronti delle terze chiamate, ma con esclusivo riferimento alla prestazione indennitaria relativa ai risarcimenti eventualmente dovuti dal responsabile del sinistro ai terzi danneggiati attori di quel giudizio. La S.C., nel cassare sul punto la sentenza impugnata, ha rilevato che i due giudizi fossero da ritenere autonomi e distinti per la differenza tra i “petita”).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)