Sez. 3, Sentenza n. 2738 del 07/04/1988 (Rv. 458395 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
L'art. 2048 cod. civ. - secondo cui il padre e la madre sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati - configura una presunzione di responsabilità per liberarsi della quale incombe ai genitori l'Onere di provare "di non aver potuto impedire il fatto", cioè di avere impartito al figlio minore un'adeguata educazione e di avere esercitato sul medesimo la vigilanza necessaria in relazione all'educazione impartita (nel senso che maggiore deve essere la vigilanza quanto minore è l'educazione data), al fine di impedire il compimento, da parte del figlio, di fatti illeciti che cagionino danni a terzi. (V 2549/86, mass n 445642; (V 3664/85, mass n 441258).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)