Sez. 3, Sentenza n. 2549 del 11/04/1986 (Rv. 445642 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - ESTENSIONE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - ESTENSIONE.*
Ai fini della prova liberatoria richiesta dall'art. 2048 cod. civ., il genitore deve dimostrare non solo di avere impartito al minore un'educazione ed una istruzione consone alle proprie condizioni sociali e familiari, ma di avere anche vigilato sulla sua condotta in maniera adeguata all'ambiente, alle attitudini ed al carattere del soggetto. Conseguentemente, non è sufficiente provare di non avere potuto impedire il fatto perché commesso fuori della presenza del genitore, il quale, invece, ha l'Obbligo di prevenire anche il comportamento illecito del minore e, in particolare, di correggerne quei difetti, come l'imprudenza e la leggerezza, che il fatto di quello ha rivelato. (Conf 5957/84, mass n 437624; (Conf 5465/78, mass n 395237; (Conf 2141/75, mass n 375905).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)