Sez. 1, Sentenza n. 3636 del 30/10/1968 (Rv. 336909 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - CONSILIUM FRAUDIS - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - CONSILIUM FRAUDIS - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento del giudice del merito degli elementi presuntivi sui quali ha fondato il giudizio di partecipazione del terzo alla frode, ai fini dell'accoglimento dell'Azione revocatoria ex art. 2901, n. 2, cod. civ. non e censurabile in Sede di legittimita, se immune da vizi logici o da errori di diritto. (Cfr. 2914-62). Conforme alla sentenza n. 1588-67, massima n. 328374.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)