Sez. 1, Sentenza n. 1588 del 27/06/1967 (Rv. 328374 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - CONSILIUM FRAUDIS - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - CONSILIUM FRAUDIS - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'apprezzamento del giudice del merito degli elementi presuntivi sui quali ha fondato il giudizio di partecipazione del terzo alla frode, ai fini dell'accoglimento dell'Azione revocatoria ex art 2901, n 2, cod civ, non e censurabile in Sede di legittimita, se immune da vizi logici o da errori di diritto. (V 2914'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)