Sez. U, Sentenza n. 5394 del 09/03/2007 (Rv. 595858 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Sentenze ricorribili solo per violazione di legge - Art. 360, ult. co. cod. proc. civ. mod. dall'art. 2 d.lgs. n. 40 del 2006 - Estensione degli ulteriori vizi di cui all'art. 360, 1° co. cod. proc. civ. - Applicabilità solo alle sentenze pubblicate dopo l'entrata in vigore - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006 in riferimento all'art. 360, ult. co. cod. proc. civ. nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. citato, nella parte in cui prevede che la facoltà di impugnare con ricorso per cassazione per tutte le tipologie di vizi previsti all'art. 360, 1° co. cod. proc. civ. le sentenze contro le quali la legge ammetteva il ricorso per cassazione per violazione di legge (nella specie, le sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche) operi solo per le sentenze pubblicate dopo la sua entrata in vigore; infatti, in materia di successione di leggi, il legislatore ha ampia discrezionalità di modulare nel tempo la disciplina introdotta con il solo limite della ragionevolezza, il quale non è superato se una facoltà processuale viene attribuita solo per il futuro in coerenza col principio "tempus regit actum".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST., Testo Unico 11/12/1933 num. 1775 art. 200, Testo Unico 11/12/1933 num. 1775 art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)