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Sez. U, Sentenza n. 8520 del 05/04/2007 (Rv. 596802 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Vizio della motivazione - Deducibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2007-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596802-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - IN GENERE

Avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche (cui non è applicabile "ratione temporis" il d.lgs. n. 40 del 2006), il ricorso per cassazione, come si desume dal combinato disposto dell'art. 111 Cost. e degli artt. 200 e 201 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, è ammesso, oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione, soltanto per violazione di legge, sicché non è consentito denunziare con esso vizi della motivazione che rientrino nel paradigma dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ma soltanto quelli che si traducano nella mancanza assoluta o nella mera apparenza della motivazione medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Testo Unico 11/12/1933 num. 1775 art. 200, Testo Unico 11/12/1933 num. 1775 art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)