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Sez. U, Sentenza n. 1076 del 05/02/1991 (Rv. 470793 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione. | Controversia per il pagamento di contributi previdenziali richiamati dall'Inps nei confronti di una Usl - Esistenza di un rapporto di lavoro subordinato - Presupposto - Accertamento in via pregiudiziale - Giurisdizione del giudice ordinario - Domanda di accertamento con efficacia di giudicato proposta dalla Usl - Giurisdizione del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1991-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470793-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione.

Nelle controversie relative al pagamento di contributi previdenziali, reclamati dall'INPS nei confronti di una unità sanitaria locale, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, costituente l'imprescindibile presupposto del rapporto previdenziale, costituisce un punto pregiudiziale, risolvibile incidenter tantum (senza efficacia di giudicato al di fuori della causa in cui l'accertamento avviene) dal giudice ordinario, investito di giurisdizione in ordine alla controversia previdenziale, salvo l'obbligo di quest'ultimo di sospendere la propria pronuncia, fino alla decisione, da parte del giudice amministrativo, della controversia della causa (pregiudiziale) relativa alla sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, ove l'U.S.L., non limitandosi a contestare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, abbia manifestato, sia pure implicitamente, la volontà di ottenere l'accertamento con efficacia di giudicato anche al di fuori della causa previdenziale, e per un interesse trascendente quello alla risoluzione di tale causa, dell'esistenza o meno del rapporto di pubblico impiego, trasformando il punto pregiudizievole predetto in questione pregiudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)