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Sez. U, Sentenza n. 7263 del 05/08/1994 (Rv. 487659 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Pagamento di contributi previdenziali - Controversie promosse dall'I.N.P.S. nei confronti di enti pubblici non economici - Esistenza del rapporto di lavoro subordinato - Accertamento "incidenter tantum" da parte del giudice ordinario - Ammissibilità - Accertamento con efficacia di giudicato richiesto dall'ente pubblico convenuto - Obbligo di sospensione del giudizio da parte del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1994-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487659-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Nelle controversie relative al pagamento di contributi previdenziali, promosse dall'I.N.P.S. nei confronti di enti pubblici non economici, l'esistenza del rapporto di lavoro (subordinato), costituente il presupposto del rapporto previdenziale, può essere accertata "incidenter tantum" (siccome questione pregiudiziale) dal giudice ordinario, il quale deve invece sospendere la propria pronuncia sul credito previdenziale, in attesa della decisione del giudice amministrativo sulla sussistenza (o no) del rapporto di pubblico impiego (cd. causa pregiudiziale), nel caso in cui l'ente pubblico convenuto, non limitandosi a contestare tale rapporto, abbia manifestato, esplicitamente o implicitamente, la volontà di ottenere l'accertamento circa l'esistenza o non del rapporto predetto con efficacia di giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)