diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 8745 del 22/11/2019 Ud. (dep. 04/03/2020) Rv. 278527 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Concordato sui motivi di appello – Rigetto – Obbligo di motivazione e dovere di astensione del giudice – Mancata previsione – Questione di legittimità costituzionale degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. – Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278527-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 599-bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il rigetto della richiesta di concordato in appello debba essere motivato e determini un obbligo di astensione del giudice di secondo grado, sia perché, trattandosi di una valutazione anticipata rispetto all'analisi dei motivi di gravame, tale rigetto non esime il giudice di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, dal fornire motivazione specifica in relazione a ciascuno dei motivi proposti con l'impugnazione, sia perché, in mancanza di accesso ad atti del fascicolo il cui esame è normalmente precluso, non vi è alcuna anticipazione di giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)