Sez. 6, Sentenza n. 654 del 30/04/1998 Cc. (dep. 08/07/1998) Rv. 211372 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Ufficiale giudiziario - Tassa del 10 per cento sul diritto di protesto di titoli di credito e sull'indennità di trasferta - Obbligo di versamento all'erario - Sussistenza - Violazione dell'obbligo - Configurabilità del reato.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L'art. 154, secondo comma, del d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 prevede a carico delle parti, e non già dell'ufficiale giudiziario, una tassa del 10 per cento sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta, per gli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza. Rispetto a tali somme, il pubblico ufficiale assume la veste di esattore, divenendo depositario di "pecunia publica" per conto dell'erario, nei confronti del quale assume un obbligo solutorio. Egli, pertanto, in caso di appropriazione delle relative somme, risponde del delitto di peculato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 154 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)