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Sez. 6, Sentenza n. 36306 del 09/10/2006 Ud. (dep. 02/11/2006) Rv. 235276 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Ufficiale giudiziario - Tassa del 10 per cento sui diritti e sull'indennità di trasferta - Obbligo di versamento all'erario - Sussistenza - Natura di "pecunia publica" delle predette somme - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235276-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Integra gli estremi del peculato la appropriazione da parte dell'ufficiale giudiziario (o del messo di conciliazione, incaricato della notificazione di atti) delle somme relative alla tassa del 10% dovuta dai privati, ai sensi dell'art. 154, comma secondo del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, sui diritti di protesto dei titoli di credito e sulle indennità di trasferta, rispetto alle quali il predetto pubblico ufficiale assume la veste di esattore e, quindi, di depositario di "pecunia pubblica" per conto dell'Erario. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha aggiunto che a differenti conclusioni deve invece pervenirsi per l'appropriazione dell'eventuale ulteriore somma pari al 95% dell'ammontare complessivo dei proventi eccedenti un determinato livello di retribuzione - cosiddetto "esubero" -, rispetto alla quale l'ufficiale giudiziario assume la veste di mero contribuente e il cui mancato pagamento si risolve in una evasione fiscale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 15/12/1959 num. 1229 art. 154 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)