Sez. 3, Sentenza n. 4632 del 20/04/1993 (Rv. 481925 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Termine di sessanta giorni | Obbligo dell'assicuratore di accantonamento delle somme ex art. 28 della legge n. 990 del 1969 - Incidenza sui termini di adempimento dell'obbligazione dell'assicuratore - Esclusione.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Termine di sessanta giorni
L'obbligo imposto all'assicuratore della responsabilità civile automobilistica dall'art. 28 legge 24 dicembre 1969 n. 990 di accantonare le somme idonee a coprire il credito dell'Ente che abbia erogato o debba erogare prestazioni a favore del danneggiato, non influisce sui termini di adempimento dell'obbligazione dell'assicuratore stabiliti dall'art. 22 della legge stessa, poiché la richiesta di risarcimento del danneggiato vale a costituire in mora l'assicuratore dalla data di scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni indicato nell'art. 22, anche quando siano necessari gli adempimenti previsti dal successivo art. 28, ai quali l'assicuratore è tenuto a provvedere nel termine dilatorio a lui assegnato, tranne che non dimostri l'impossibilità dell'osservanza di tale termine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)