Sez. 1, Sentenza n. 6020 del 02/12/1985 (Rv. 443164 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - RETROCESSIONE - DIRITTO POTESTATIVO - FUNZIONE - OGGETTO - SUCCESSIVA ESPROPRIAZIONE DI UNA PARTE DEI BENI PRIMA ESPROPRIATI E NON UTILIZZATI - DIRITTO DI RETROCESSIONE DELL'ORIGINARIO PROPRIETARIO - RIFERIMENTO CON RIGUARDO A TUTTI I BENI - NECESSITÀ - MERA RICHIESTA DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DELLA SECONDA ESPROPRIAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - RETROCESSIONE - DIRITTO POTESTATIVO - FUNZIONE - OGGETTO - SUCCESSIVA ESPROPRIAZIONE DI UNA PARTE DEI BENI PRIMA ESPROPRIATI E NON UTILIZZATI - DIRITTO DI RETROCESSIONE DELL'ORIGINARIO PROPRIETARIO - RIFERIMENTO CON RIGUARDO A TUTTI I BENI - NECESSITÀ - MERA RICHIESTA DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DELLA SECONDA ESPROPRIAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il diritto potestativo di ottenere la retrocessione dei beni espropriati e rimasti inutilizzati, secondo la previsione degli artt. 60 e segg. della legge 25 giugno 1865 n. 2359, è rivolto al ripristino della situazione preesistente all'espropriazione, e può essere quindi esercitato solo con riferimento alla globalità di quei beni. Pertanto, qualora una successiva espropriazione venga a colpire solo una parte dei beni in precedenza espropriati e non utilizzati, il diritto di retrocessione dell'originario proprietario, mentre non viene escluso da tale seconda espropriazione, la quale implica soltanto per il primo espropriante l'Obbligo di attribuire (per i beni non più retrocedibili) l'indennità percepita per la seconda espropriazione, può essere fatto valere esclusivamente con riguardo a tutti i beni, dovendo conseguentemente negarsi a detto proprietario la facoltà di limitarsi a chiedere la corresponsione dell'indennità della seconda espropriazione, senza l'Esercizio della retrocessione per la totalità dei beni colpiti dalla prima espropriazione. (V 1757/69, mass n 340801).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)