Sez. 5, Sentenza n. 14931 del 06/07/2011 (Rv. 618487 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione dall'imposta dei fabbricati con destinazione ad usi culturali ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. c), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - cioè per gli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione del bene - non si applica quando l'immobile di interesse storico ed artistico non sia adibito a sede di museo, biblioteca, archivio, cineteca od emeroteca, né sia totalmente aperto al pubblico. (Fattispecie relativa ad un castello appartenente a privati aperto al pubblico per due ore alla settimana ed utilizzato dai possessori come abitazione privata).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 5 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)