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Sez. 5, Sentenza n. 19878 del 05/10/2016 (Rv. 641259 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Immobili di interesse storico artistico appartenenti ad enti pubblici - Presunzione dei presupposti dell'agevolazione - Verifica positiva della sussistenza dell'interesse storico artistico da parte del Ministero competenze - Valore meramente ricognitivo.
Stato
decisa il 2016-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641259-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, per il patrimonio culturale di proprietà pubblica è previsto un sistema di tutela reale, in quanto vige la presunzione d'interesse storico artistico di tali beni ex art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, senza necessità di un preesistente formale provvedimento amministrativo, atteso che pur richiedendo l'effettiva sussistenza dell'interesse culturale del bene una verifica a cura del Ministero competente, il provvedimento positivo così adottato ha carattere meramente ricognitivo, in funzione dell'assolvimento di esigenze di certezza dei rapporti giuridici, in ispecie di quelli tributari.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/10/1999 num. 490 art. 5, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10 com. 1, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 12 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)