Sez. L - , Sentenza n. 25967 del 31/10/2017 (Rv. 646117 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondi pensione cd. “interni” - Natura - Fondi speciali ex art. 2117 c.c. - Differenze - Disciplina delle associazioni non riconosciute - Applicabilità - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
In materia previdenziale, i fondi pensione cd. “interni” sono quelli privi di distinzione rispetto al patrimonio dell’impresa, poiché creati, senza apporti contributivi dei lavoratori loro destinatari, alla stregua di mere poste di bilancio o patrimoni di destinazione dell’impresa medesima in favore dei propri occupati, sicché non rientrano nella descritta nozione i fondi speciali per l'assistenza e la previdenza costituiti ai sensi dell'art. 2117 c.c. con la contribuzione sia dei lavoratori sia del datore di lavoro, i quali, non ricadendo nella titolarità esclusiva di quest’ultimo, si connotano come associazioni non riconosciute che rispondono autonomamente delle obbligazioni assunte, ivi comprese quelle previdenziali e assistenziali, salva solo la responsabilità personale e sussidiaria ex art. 38 c.c. di quanti hanno agito in loro nome e conto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 2740
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)