Sez. L, Sentenza n. 3630 del 12/03/2002 (Rv. 553031 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondi speciali di previdenza ex art. 2117 cod. civ. - Vincolo di destinazione - Effetti nei confronti del datore di lavoro - Sussistenza - Necessità di specifica previsione negoziale - Esclusione - Contestuale responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
Con riferimento ai fondi speciali di previdenza costituiti ai sensi dell'art. 2117 cod. civ., il vincolo di destinazione previsto da tale norma spiega effetti anche nei confronti del datore di lavoro, al quale - senza necessità di una specifica previsione negoziale - è fatto divieto di distrarre i fondi dalla finalità alla quale sono destinati; né assume rilievo che il perseguimento di tale finalità sia comunque garantita dalla responsabilità patrimoniale dello stesso datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., considerato che la garanzia generale potrebbe essere frustrata in caso di insolvenza del medesimo datore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 2740
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)