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Sez. 5 - , Sentenza n. 6855 del 11/03/2020 (Rv. 657394 - 02)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Imposta di registro - Termine di tre anni - Decorrenza - Data di emanazione risoluzioni interpretative - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657394-02

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, il termine decadenziale di tre anni previsto dall'art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986 decorre dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per l'invocata restituzione, restando irrilevante la data di emanazione di risoluzioni interpretative della normativa da parte dell'Amministrazione finanziaria, attesa l'inidoneità delle stesse a costituire un diritto insussistente, se non nei casi in cui la legge attribuisca il relativo potere ad una specifica autorità amministrativa, e la loro vincolatività soltanto per l'operato interno degli uffici.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)