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Sez. 5, Sentenza n. 1577 del 27/01/2014 (Rv. 629482 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Domanda di restituzione ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Presentazione - Termine - Decorrenza - Dal pagamento o se, posteriore, dal giorno del verificarsi del presupposto - Eventuale circolare interpretativa - Irrilevanza - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629482-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborso di I.V.A indebitamente corrisposta, il termine decadenziale di due anni, generalmente previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, decorre dal relativo pagamento o se, posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la invocata restituzione, restando irrilevante la data di emanazione di risoluzioni interpretative della normativa, da parte dell'amministrazione finanziaria, inidonee a costituire un diritto insussistente se non nei casi in cui la legge stessa ne attribuisca il potere ad una specifica autorità amministrativa, e vincolanti solo per l'operato interno degli uffici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardiva un'istanza di rimborso I.V.A. formulata dalla ricorrente ex art. 3, comma 7, del d.l. 24 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, escludendo che il riconoscimento dell'agevolazione fiscale ivi disciplinata fosse sospensivamente condizionato ad una determinazione dell'autorità amministrativa che ne certificasse la ricorrenza del presupposto previo accertamento delle finalità del contratto dalla prima posto in essere).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/09/1996 num. 497 art. 3 com. 7, Legge 19/11/1996 num. 588 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)