Sez. 3, Sentenza n. 3893 del 14/11/1995 Cc. (dep. 14/12/1995) Rv. 203204 - 01
Finanze e tributi - In genere | Perquisizioni - Legge 7 gennaio 1929 n. 4 - Particolare facoltà di perquisizione locale, indipendentemente dall'esistenza di concreti elementi indizianti.
Finanze e tributi - In genere
La particolare facoltà di perquisizione locale stabilita dall'art. 33 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) - e la cui vigenza è espressamente prevista dall'art. 225 disp. att. cod. proc. pen. - è ammessa, per la sua specialità, solo nella tassativa ipotesi di violazione a leggi finanziarie. In tali casi, non è necessaria la individuazione di ipotesi di reato con specifico riferimento a concreti elementi indizianti, secondo quanto, invece, è richiesto in via generale per la perquisizione disciplinata dal codice di procedura penale.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 225 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 225 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 250, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 250, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 33 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)