Sez. 3, Sentenza n. 5923 del 11/11/2014 Cc. (dep. 10/02/2015) Rv. 262412 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Finanze e tributi - In genere - Legge 7 gennaio 1929, n. 4 - Particolare facoltà di perquisizione locale in materia tributaria - Presenza e collaborazione di personale dell'Agenzia delle Entrate - Legittimità - Possibilità di costituzione come parte civile dell'Agenzia - Irrilevanza.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Ai fini della esecuzione della speciale perquisizione locale prevista dall'art. 33 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, la polizia giudiziaria può legittimamente avvalersi, trattandosi di operazione che richiede specifiche competenze tecniche, di personale dell'Agenzia delle Entrate, a nulla rilevando che tale amministrazione sia abilitata a costituirsi parte civile nell'eventuale processo penale per i reati accertati. (In motivazione, la Corte ha specificato che la tutela degli interessi civili dell'ente è di competenza di organi distinti dai funzionari ai quali la legge conferisce il potere di accertare e reprimere le violazioni fiscali).
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 32 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 4, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)