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Sez. 2, Sentenza n. 501 del 02/03/1970 (Rv. 345529 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1970-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345529-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

La misura della capacita di guadagno, sia ai fini della concessione come della revoca della pensione d'invalidita, deve essere determinata in base a criteri non soltanto medico-legali, ma anche in base a criteri di natura soggettiva (sesso, eta, attitudini) ed economico-sociale, poiche le nozioni di capacita di guadagno e capacita di lavoro non coincidono, in quanto la prima, involgendo un concetto piu ampio, include tra i suoi componenti altri fattori, anche estrinseci, incidenti sulle concrete possibilita del lavoratore di utilizzare, senza usura, le sue residue energie in occupazioni confacenti alle sue attitudini continuativamente ed in modo da conseguire, di regola, un guadagno superiore al terzo di quello normale.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)