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Sez. L, Ordinanza n. 3488 del 11/02/2025 (Rv. 673721-01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro - Art. 4, commi 5 e 6, d.lgs. n. 216 del 2003, trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Risarcimento del danno non patrimoniale - Interpretazione alla luce della clausola 17 della direttiva 2000/78/CE - Conseguenze - Prova della condotta discriminatoria - Sufficienza - Ragioni - Condizioni. RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - In genere.
Stato
decisa il 2025-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673721-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In caso di discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, d.lgs. n. 216 del 2003, trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, non riconducibile ai danni punitivi in senso proprio, ma da interpretarsi alla luce della clausola 17 della direttiva 2000/78/CE, è sufficiente la prova di una condotta discriminatoria lesiva della dignità umana ed intrinsecamente umiliante per il destinatario, in ragione: a) della predetta specifica disciplina, che espressamente prevede il risarcimento del danno non patrimoniale; b) della risarcibilità in via equitativa del danno, in caso di lesione di diritti costituzionalmente garantiti; c) del carattere anche dissuasivo del risarcimento, al fine di garantire l'effettività dei diritti eurounitari; d) della possibilità che il danno venga provato attraverso presunzioni, valorizzando la maggiore o minore gravità dell'atto discriminatorio e le condizioni che l'hanno determinato.

Decisione Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 17, Decisione Consiglio CEE 29/06/2000 num. 43 art. 15, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 4 com. 5, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 4 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)