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Sez. 3 - , Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023 (Rv. 669573 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Lesione di interessi inerenti la persona costituzionalmente protetti - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669573-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e

che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo).

Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Costituzione art. 2 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)