Sez. 1, Sentenza n. 8000 del 08/08/1990 (Rv. 468669 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DICHIARAZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - NATURA - SENTENZA - REVOCA - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DICHIARAZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - NATURA - SENTENZA - REVOCA - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Poiché la natura di un provvedimento giudiziale va desunta non già dalla sua Forma esteriore o dalla denominazione che il giudice gli abbia dato, bensì dal suo intrinseco contenuto, va riconosciuta natura di sentenza al provvedimento con cui il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere (nella specie, per accettazione, da parte del convenuto, di un emesso provvedimento di provvisoria reintegrazione dell'attore nel possesso di una servitù di passaggio) con la conseguenza che detta pronuncia resta suscettibile di impugnazione ma non anche di revoca che, ove disposta con un provvedimento ordinatorio del giudice che aveva emessa quella pronuncia con la disposizione dell'ulteriore proseguimento del giudizio, può essere dichiarata nulla - senza limiti di tempo - in uno ai provvedimenti che ne siano conseguiti. (Conf 441/71, mass n 350047).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)