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Sez. 2, Sentenza n. 441 del 19/01/1971 (Rv. 350047 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA ED ORDINANZA - ESTREMI - PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350047-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA ED ORDINANZA - ESTREMI - PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI.*

La natura di un provvedimento giudiziale va desunta non gia dalla sua Forma esteriore o dalla denominazione che il giudice gli abbia dato (sentenza od ordinanza), bensi dal suo intrinseco contenuto. Pertanto, si ha sentenza quando il giudice afferma o nega il diritto di cui si chiede attuazione, condannando od assolvendo, ovvero emettendo pronuncia di accertamento o costitutiva di rapporti giuridici, ed in tal modo definisce il giudizio per il suo grado (sentenze cd definitive) ovvero decide su presupposti o condizioni processuali, oppure non definitivamente sul merito (sentenze non definitive)' si ha invece ordinanza, quando il giudice emette provvedimenti ordinatori della lite, che si limitano a dare Disposizioni per l'ulteriore corso del processo (nella specie, ordinanza di ammissione di mezzi istruttori). Sono impugnabili quei provvedimenti giudiziali aventi contenuto decisorio, anche se parziale (sentenze definitive e non definitive)' non sono, invece, impugnabili i provvedimenti a carattere ordinatorio (ordinanze in senso sostanziale), per i quali la legge ammette, salvo eccezioni, la revocabilita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)