diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 24015 del 16/11/2011 (Rv. 620302 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale - Liquidazione in base al diritto vivente (Sezioni Unite n. 26972 del 2008) - Criteri - Liquidazione complessiva a prescindere dalle singole voci di danno - Necessità.
Stato
decisa il 2011-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620302-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Alla stregua del "diritto vivente" segnato dall'arresto delle Sezioni Unite civili del 2008 (sentenza n. 26972 del 2008), la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai "nomina iuris" dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)