diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 714 del 1988

Decisione
decisa il 1988-06-09, depositata il 1988-06-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:714
Massime
4

Massime (4)

Massima n. 16147

  • Edilizia e urbanistica
  • Rilascio della concessione
  • Gratuità
  • Applicabilità del beneficio in caso di opere da realizzare nelle zone agricole
  • Condizione
  • Qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, da parte del richiedente il provvedimento concessorio.
Leggi la massima
L'art. 9, lett. a), l. 28 gennaio 1977, n. 10, sulla edificabilità dei suoli, richiede in modo non equivoco, quale requisito per l'esonero dal pagamento dei contributi di urbanizzazione, oltre a quello oggettivo della strumentalità alla conduzione del fondo, delle opere da realizzare nelle zone agricole, anche quello soggettivo, del possesso, in capo al richiedente il provvedimento concessorio, degli elementi necessari perché egli possa essere qualificato imprenditore agricolo a titolo principale.

Norme impugnate

Massima n. 16148

  • Edilizia e urbanistica
  • Rilascio della concessione
  • Gratuità
  • Applicabilità del beneficio in caso di opere da realizzare nelle zone agricole
  • Valore di principio fondamentale della legislazione statale
  • Esclusione.
Leggi la massima
Nella gratuità della concessione ai sensi dell'art.9, lett. a) della l. 28 gennaio 1977, n. 10, non è ravvisabile un principio fondamentale della legislazione statale, ma, piuttosto, una deroga a quello generale della onerosità della concessione edilizia.

Norme impugnate

Massima n. 16149

  • Regione lombardia
  • Edilizia e urbanistica
  • Concessione edilizia per aree previste dagli strumenti urbanistici come zone agricole
  • Rilascio a favore del titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola
  • Condizione
  • Versamento dei contributi di concessione
  • Ritenuta violazione di principio fondamentale della legislazione statale
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La legge della regione Lombardia, n. 93 del 1980, (art.3, lett. G)), subordinando il rilascio della concessione edilizia in favore del titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola, al versamento di contributi, mentre " l'imprenditore agricolo, singolo o associato, iscritto all'albo di cui alla l. nazionale 13 aprile 1974, n. 18" ne è esonerato, recepisce una distinzione già operata dal legislatore statale ai fini del riconoscimento del beneficio della gratuità della concessione edilizia stessa (v. massima A) né peraltro, potrebbe in nessun caso contrastare con l'art. 117 Cost., non ravvisandosi, nella gratuità della concessione, ai sensi dell'art. 9, lett. a), l. 28 gennaio 1977, n. 10, un principio fondamentale della legislazione statale (v. massima B). (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 lett.b) della l. della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93).

Norme impugnate

  • art. 3, lett. b) legge regionale Lombardia 7 giugno 1980, n. 93

Parametri

Massima n. 16150

  • Regione lombardia
  • Edilizia e urbanistica
  • Concessione edilizia per aree previste dagli strumenti urbanistici come zone agricole
  • Rilascio a favore del titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola
  • Condizione
  • Versamento dei contributi di concessione
  • Lamentata diversità di disciplina rispetto a quella prevista per gli imprenditori agricoli a titolo principale
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
In tema di concessione edilizia, sono obiettivamente differenziate, e quindi assoggettabili ad una diversa disciplina, in vista della realizzazione dei principi costituzionali del conseguimento del razionale sfruttamento del suolo e di equi rapporti sociali, le vicende relative alla realizzazione di opere da parte di imprenditori agricoli a titolo principale e da parte di altri soggetti, quali, nella specie, i titolari o legali rappresentanti dell'impresa agricola. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), della l. regionale della Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, denunziato in quanto, riguardo alla concessione edilizia per aree in zone agricole, solo per l'imprenditore a titolo principale e non anche per il titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola, ne prevede la gratuità).

Norme impugnate

  • art. 3, lett. b) legge regionale Lombardia 7 giugno 1980, n. 93

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 lett. b) della legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 5 luglio 1985, dal T.A.R. per la Lombardia - Sezione di Brescia, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Agricola Seriana, contro il Comune di Morengo, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1986; 2) ordinanza emessa il 3 luglio 1987, dal T.A.R. per la Lombardia, sul ricorso proposto da Resta Pallavicino Ferdinando, contro il Comune di Trucazzano, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visti l'atto di costituzione della Regione Lombardia nonché gli atti di intervento della stessa Regione; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988, il Giudice relatore Francesco Greco.
punto 1
Ritenuto che, nel corso del giudizio sul ricorso proposto dalla S.p.a. Agricola Seriana avverso due provvedimenti del Sindaco di Morengo con cui erano state rilasciate concessioni edilizie subordinatamente al versamento di oneri di urbanizzazione, il T.A.R. Lombardia - Sezione staccata di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 lett. b) della legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, nella parte in cui subordina il rilascio di concessione edilizia in favore del titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola al versamento di contributi; che, in particolare, nella ordinanza di rimessione si assume che la predetta norma avrebbe operato, ai fini della individuazione delle categorie di beneficiari di concessione edificatoria non onerosa per le opere da realizzare in zone agricole, una discriminazione in favore dell'"imprenditore agricolo, singolo o associato, iscritto all'albo di cui alla legge nazionale 13 aprile 1974, n. 18", nei cui confronti la lett. a) dello stesso art. 3 dispone la gratuità della concessione; discriminazione che si porrebbe in contrasto con i princìpi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato nella materia e, pertanto, esorbiterebbe dai limiti posti dall'art. 117 Cost. alla potestà legislativa regionale; che ciò viene affermato nell'assunto che l'art. 9, lett. a) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) vada interpretato nel senso che la gratuità della concessione edilizia attiene a tutte le opere strettamente strumentali alla conduzione del fondo, senza alcuna differenziazione in relazione al soggetto richiedente; che il giudice a quo sospetta, altresì, di illegittimità la disposizione in questione per violazione dell'art. 44 in relazione all'art. 3 Cost., in quanto essa sottoporrebbe vicende obiettivamente uguali a disciplina opposta, quanto alla gratuità della concessione, in contrasto con l'obiettivo del razionale sfruttamento del suolo; che il T.A.R. Lombardia ha sollevato identica questione, con analoghe motivazioni, nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Resta Pallavicino Ferdinando, gestore di una azienda agricola, ma non iscritto all'Albo di cui alla legge regionale della Lombardia n. 18 del 1974, avverso due provvedimenti di concessione edilizia, con i quali erano stati posti a suo carico gli oneri di urbanizzazione; che in entrambi i giudizi è intervenuta la Regione Lombardia, concludendo per la infondatezza della questione;
punto 2
Ritenuto che, data la identità dei ricorsi, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
punto 3
Considerato, quanto alla prima censura, che la norma de qua ha recepito una distinzione già operata dal legislatore statale ai fini del riconoscimento del beneficio della gratuità della concessione edilizia; che, invero, l'art. 9, lett. a) della legge n. 10 del 1977 richiede in modo non equivoco, quale requisito per l'esonero dal pagamento dei contributi di urbanizzazione, oltre a quello oggettivo della strumentalità delle opere da realizzare nelle zone agricole alla conduzione del fondo, anche quello, soggettivo, del possesso, in capo al richiedente il provvedimento concessorio, degli elementi necessari perché egli possa essere qualificato imprenditore agricolo a titolo principale; che, del resto, in nessun caso potrebbe ipotizzarsi una violazione dell'art. 117 Cost., non ravvisandosi, nella gratuità della concessione ai sensi dell'art. 9, lett. a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, un principio fondamentale della legislazione statale, ma, piuttosto, una deroga a quello generale della onerosità della concessione edilizia; che, con riferimento al dedotto contrasto con l'art. 44 Cost. in relazione all'art. 3 Cost., il giudice a quo suppone una omogeneità in realtà inesistente tra le vicende relative alla realizzazione di opere da parte di imprenditori agricoli a titolo principale e da parte di altri soggetti, vicende che sono obiettivamente differenziate e, pertanto, assoggettabili ad una diversa disciplina in vista della realizzazione dei princìpi costituzionali del conseguimento del razionale sfruttamento del suolo e di equi rapporti sociali.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), della legge regionale della Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), sollevata in riferimento agli artt. 3, 44, e 117 Cost., dal T.A.R. Lombardia con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze