Sez. 1, Sentenza n. 2614 del 20/09/1971 (Rv. 353743 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 PER LE CASE DI ABITAZIONE - NEGOZI - VENDITE AUTONOME - INAPPLICABILITA - CRITERI DETTATI DALLA LEGGE N 1493 DEL 1962 - IRRILEVANZA SU TALE REGIME FISCALE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 PER LE CASE DI ABITAZIONE - NEGOZI - VENDITE AUTONOME - INAPPLICABILITA - CRITERI DETTATI DALLA LEGGE N 1493 DEL 1962 - IRRILEVANZA SU TALE REGIME FISCALE.*
La norma dell'art 1 della legge 6 ottobre 1962, n 1493, ha soltanto precisato la Determinazione specifica del criterio di prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici e negozi del fabbricato da considerare agli effetti delle facilitazioni tributarie e non ha affatto innovato alle Disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art 17 della legge 2 luglio 1949, n 408 e, pertanto, le agevolazioni in tema di imposta di registro, previste per le case di abitazione da detta ultima legge, continuano e non spettare per la vendita isolata di negozi, ossia quando la vendita di negozi non sia conclusa con lo stesso atto di trasferimento dell'intero fabbricato e concerna negozi considerati unita economiche a se stanti. (Conf 2176'69, mass n 341497).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST., Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)