Sez. 5, Sentenza n. 35548 del 21/05/2013 Ud. (dep. 27/08/2013) Rv. 257040 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Elemento soggettivo - Dolo generico - Contenuto.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
In tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico - e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione - che sussiste in presenza di complessive ed immediatamente percepibili risultanze contabili di cui non venga data contezza dall'agente nelle attestazioni di cui sia investito. (Nella specie la S.C. ha escluso la sussistenza di ipotesi di leggerezza, come pure di una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, di negligente applicazione di una prassi amministrativa, in capo ai revisori di un Comune, i quali attestavano la regolarità di svolgimento del servizio di tesoreria con piena corrispondenza tra situazione di diritto e di fatto, e cioè la disponibilità esistente presso la Banca d'Italia sostanzialmente equivalente al fondo cassa contabile, omettendo di dare conto di evidenti anomalie da cui emergeva che si trattava di corrispondenza artificiosamente creata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)