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Sez. 6, Sentenza n. 15485 del 24/03/2009 Ud. (dep. 09/04/2009) Rv. 243522 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Commessa dal privato in atto pubblico - Falsità derivante da leggerezza o negligenza - Dolo - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243522-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

In tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, il dolo deve essere escluso qualora la falsità sia il risultato di una leggerezza o di una negligenza, non essendo prevista nel sistema la figura del falso documentale colposo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)