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Sez. 3, Sentenza n. 3095 del 12/09/1969 (Rv. 343028 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - CONTRO PARTE DIVERSA DALL'IMPUGNANTE PRINCIPALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE COLLEGATE DAL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343028-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - CONTRO PARTE DIVERSA DALL'IMPUGNANTE PRINCIPALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE COLLEGATE DAL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE.*

L'art 334 cod proc civ dispone, a favore delle parti che non abbiano preso l'iniziativa del gravame, una proroga dell'ordinario termine per l'impugnazione (o, nel caso di scadenza gia verificatasi, la sua riapertura), la quale si estende anche alle impugnazioni incidentali rivolte contro una parte diversa da quella che tale iniziativa ha preso, non solo se si tratti di causa inscindibile, ma anche se si versi in un'ipotesi di piu cause abbinate e collegate da un vincolo di subordinazione (dipendenza). (V 3977, 68, massima n 337540 2732, 67, massima n 330237).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)