Sez. 3, Sentenza n. 3510 del 04/12/1971 (Rv. 355153 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - CAUSE INSCINDIBILI - PROPONIBILITA CONTRO PARTE DIVERSA DALL'IMPUGNANTE PRINCIPALE - RESPONSABILITA SOLIDALE EX DELICTO - IMPUGNAZIONE DI UN PRESUPPOSTO COMUNE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - ESTENSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - CAUSE INSCINDIBILI - PROPONIBILITA CONTRO PARTE DIVERSA DALL'IMPUGNANTE PRINCIPALE - RESPONSABILITA SOLIDALE EX DELICTO - IMPUGNAZIONE DI UN PRESUPPOSTO COMUNE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - ESTENSIONE.*
Pur dovendo il ricorso incidentale tardivo di cui all'art 334 cod proc civ essere rivolto verso la stessa parte che ha proposto il ricorso principale, a tale principio deve farsi eccezione per le cause inscindibili, quando l'interesse a gravarsi sorga soltanto in conseguenza della proposizione del ricorso principale; cosi, nei rapporti di responsabilita solidale ex delicto, il gravame proposto da una delle parti, ponendo in discussione un presupposto comune o di alternativa, consente all'altra parte, nei cui confronti sia gia decorso il termine di proporre impugnazione tardiva anche nei confronti di una parte diversa da quella che ha proposto il gravame principale e puo investire punti controversi non oggetto di quest'ultimo, purche l'interesse all'impugnativa sorga in conseguenza del gravame principale. (V 390'70, mass n 345340; 3095'69, mass n 343028).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)