Sez. L, Sentenza n. 16477 del 15/07/2009 (Rv. 609946 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) | Impresa familiare - Domanda per il riconoscimento di pretese creditorie derivanti dalla partecipazione all'attività - Decesso del titolare - Riassunzione del giudizio ad opera di familiare rimasto estraneo alla precedente fase giudiziale - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Esclusione - Necessità di nomina di un curatore speciale - Conflitto di interessi - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO)
In materia di impresa familiare, ove sia stato promosso da parte di alcuni dei familiari (nella specie, due delle tre figlie) un giudizio nei confronti del titolare dell'impresa (il padre) per il riconoscimento di pretese creditorie derivanti dalla partecipazione all'attività, l'intervenuto decesso del titolare medesimo e la successiva riassunzione del giudizio ad opera di altro familiare (la terza figlia), già estraneo alla precedente fase giudiziale, per resistere, "jure successionis", alle pretese degli attori non integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario e non determina la necessità della nomina di un curatore speciale, dovendosi escludere la sussistenza di un conflitto di interessi in quanto la controversia riguarda sempre le originarie pretese creditorie per la partecipazione all'impresa familiare - rispetto alle quali gli attori vantano un interesse "iure proprio" - e non le domande di coeredi beneficiati nei confronti dell'eredità, a nulla rilevando il mero fatto che, per l'eventuale successivo soddisfacimento della pretesa, l'azione esecutiva possa essere portata nei confronti della massa ereditaria, ivi comprese le quote spettanti agli altri eredi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Proc. Civ. art. 78 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)