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Sez. L, Sentenza n. 874 del 18/01/2005 (Rv. 579071 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Impresa familiare - Natura individuale - Litisconsorzio necessario sostanziale e processuale - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579071-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

Attesa la natura individuale dell'impresa familiare (configurabile come rapporto associativo di lavoro a rilevanza interna) il familiare titolare dell'impresa è l'unico soggetto passivo obbligato in relazione al diritto di credito spettante a ciascuno dei familiari che collaborano e il diritto del singolo prestatore di lavoro non è condizionato dall'analogo diritto che spetta agli altri familiari, in quanto esso è commisurato alla qualità e quantità del lavoro prestato. Non interferendo, quindi, il rapporto tra ciascuno dei familiari lavoratori e l'imprenditore con l'analogo rapporto degli altri familiari prestatori di lavoro, si deve escludere non solo l'ipotesi del litisconsorzio sostanziale fra tutti i familiari lavoratori, ma anche quella del litisconsorzio necessario processuale (nella specie nel giudizio di cassazione), il quale non è configurabile per la mera partecipazione dei familiari stessi ai precedenti gradi di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)