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Sez. U - , Sentenza n. 19087 del 01/08/2017 (Rv. 645137 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - IN GENERE | Art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 39 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 77 del 2009 - Trattenuta nei confronti del farmacista - Base di calcolo - Incidenza dell’IVA - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645137-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - IN GENERE

La trattenuta operata dal Servizio sanitario nazionale ex art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 39 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2009, a titolo di recupero del valore degli extra sconto praticati dalle aziende farmaceutiche, va effettuata utilizzando come base di calcolo l’importo dovuto al netto dell’IVA, in quanto il meccanismo previsto dalla norma non fa riferimento al prezzo dei medicinali ma a quanto pagato dal Servizio sanitario nazionale alle farmacie per l’erogazione dei farmaci.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/04/2009 num. 39 art. 13 com. 1 lett. A, Legge 24/06/2009 num. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)