Sez. U, Sentenza n. 3453 del 07/02/2024 (Rv. 670007-02)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE | Principio di irrilevanza delle sopravvenienze - "Ratio" - Fatto sopravvenuto determinante la giurisdizione del giudice italiano - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE
Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 c.p.c., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis e non ad impedirla, non trova applicazione ove il fatto sopravvenuto abbia attribuito la giurisdizione al giudice italiano adito, che, al momento della proposizione della domanda, ne era privo, rimanendo così dinanzi a lui incardinato il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento a due domande connesse, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sull'intero giudizio, non avvedendosi che la rinuncia della domanda rientrante nella giurisdizione del giudice straniero aveva fatto venir meno la forza attrattiva sulla domanda connessa, non oggetto di rinuncia, sulla quale tornava ad espandersi la giurisdizione del giudice italiano).
Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)