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Sez. 2, Sentenza n. 21221 del 08/10/2014 (Rv. 632392 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE | Principio di irrilevanza delle sopravvenienze - "Ratio" - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632392-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE

Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 cod. proc. civ., essendo diretto a favorire la "perpetuatio iurisdictionis", non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda (come, nella specie, per sopravvenuta ratifica della clausola compromissoria stipulata da rappresentanze senza potere).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)