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Sez. 5 - , Sentenza n. 15828 del 15/06/2018 (Rv. 649191 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Rideterminazione delle sanzioni - "Ius superveniens" più favorevole - Applicazione in sede di legittimità - Presupposti.
Stato
decisa il 2018-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649191-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, le modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015 non operano in maniera generalizzata in "favor rei", rendendo la sanzione irrogata illegale, sicché deve escludersi che la mera deduzione, in sede di legittimità, di uno "ius superveniens" più favorevole, senza specifiche allegazioni rispetto al caso concreto idonee ad influire sui parametri di commisurazione della sanzione, imponga la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)