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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15978 del 27/06/2017 (Rv. 645042 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie - Previste dal d.lgs. n. 472 del 1997 - Modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015 - “Ius superveniens” più favorevole per il contribuente - Principio del “favor rei” - Applicabilità nel giudizio di legittimità.
Stato
decisa il 2017-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645042-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In materia di irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, nel rispetto del principio del “favor rei”, trova applicazione il trattamento più favorevole di cui al d.lgs. n. 158 del 2015, la cui utilizzabilità quale “ius superveniens” è assicurata in pendenza di giudizio dall'art. 32, comma 1, (come modificato dall'art.1, comma 133, della l. n. 208 del 2015), a condizione che vi sia un processo ancora in corso ed il provvedimento impugnato non sia, quindi, divenuto definitivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 16, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 32, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)